Sentenza 23/1957 (ECLI:IT:COST:1957:23)
Massima numero 207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
21/01/1957; Decisione del
21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/57 H. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITI - LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1956, ART. 2, N. 5: AUTORIZZAZIONI E LIMITAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI VERSATI NELLE ACQUE DEL MARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 23/57 H. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITI - LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1956, ART. 2, N. 5: AUTORIZZAZIONI E LIMITAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI VERSATI NELLE ACQUE DEL MARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La competenza legislativa della Regione sarda non si estende alla materia delle autorizzazioni o limitazioni interessanti l'uso del demanio marittimo. Pertanto l'art. 2 n. 5 della legge regionale sarda 16 luglio 1956, che a questa materia si riferisce, disciplinando le autorizzazioni e le limitazioni di cui all'art. 9 T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604 (rifiuti di stabilimenti industriali versati nelle acque del mare), e' costituzionalmente illegittimo.
La competenza legislativa della Regione sarda non si estende alla materia delle autorizzazioni o limitazioni interessanti l'uso del demanio marittimo. Pertanto l'art. 2 n. 5 della legge regionale sarda 16 luglio 1956, che a questa materia si riferisce, disciplinando le autorizzazioni e le limitazioni di cui all'art. 9 T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604 (rifiuti di stabilimenti industriali versati nelle acque del mare), e' costituzionalmente illegittimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 14
Altri parametri e norme interposte