Sentenza 23/1957 (ECLI:IT:COST:1957:23)
Massima numero 208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
21/01/1957; Decisione del
21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/57 I. RISERVA DI LEGGE - LEGGE PENALE - INCOMPETENZA DELLA REGIONE IN MATERIA PENALE. REGIONE SARDEGNA - LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1956, ART. 2, NN. 3 E 4: SANZIONI PENALI PER INFRAZIONI IN MATERIA DI PESCA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 23/57 I. RISERVA DI LEGGE - LEGGE PENALE - INCOMPETENZA DELLA REGIONE IN MATERIA PENALE. REGIONE SARDEGNA - LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1956, ART. 2, NN. 3 E 4: SANZIONI PENALI PER INFRAZIONI IN MATERIA DI PESCA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La materia penale e' sottratta alla competenza legislativa regionale. Pertanto le norme di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1956, con le quali sono comminate sanzioni penali per infrazioni relative alla disciplina dell'esercizio della pesca, sono costituzionalmente illegittime. Cfr.: 6/56 D; 21/57 A.
La materia penale e' sottratta alla competenza legislativa regionale. Pertanto le norme di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1956, con le quali sono comminate sanzioni penali per infrazioni relative alla disciplina dell'esercizio della pesca, sono costituzionalmente illegittime. Cfr.: 6/56 D; 21/57 A.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 117
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte