Sentenza 24/1957 (ECLI:IT:COST:1957:24)
Massima numero 209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  21/01/1957;  Decisione del  21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223


Titolo
SENT. 24/57 A. REGIONI IN GENERE - COMUNI E PROVINCIE - ENTI LOCALI, NON ENTI AMMINISTRATIVI. (COST., ART. 130). REGIONE SARDEGNA - ENTI LOCALI - CONTROLLO SUI COMUNI E SULLE PROVINCIE - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE. ART. 46).

Testo
I comuni e le provincie sono " enti locali" e non "enti amministrativi" della Regione. Pertanto la fonte costituzionale della competenza legislativa della Regione sarda, in materia di controlli sui comuni e sulle provincie, non e' la norma dell'art. 3 lett. a dello Statuto speciale, che si riferisce all'"ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale". Tale fonte costituzionale va ricercata nell'art. 46 dello stesso Statuto, il quale dispone che "il controllo sugli atti degli enti locali e' esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 130

statuto regione Sardegna  art. 46

Altri parametri e norme interposte