Sentenza 24/1957 (ECLI:IT:COST:1957:24)
Massima numero 210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  21/01/1957;  Decisione del  21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  209  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223


Titolo
SENT. 24/57 B. REGIONE SARDEGNA - COMUNI E PROVINCIE (CONTROLLI SU) - POTESTA' LEGISLATIVA DELLA REGIONE - LIMITI - FONTI - ART. 46 STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA - INTERPRETAZIONE.

Testo
L'unica fonte del potere legislativo della Regione sarda in materia di controlli sui comuni e sulle provincie e' costituita dall'art.46 dello Statuto speciale per la Sardegna. Detto articolo deve essere interpretato nel modo piu' ampio per quanto riguarda il controllo sugli atti, cioe' fino a comprendervi anche i controlli sostitutivi. E' pero' da escludere che in base a tale disposizione spetti alla Regione un qualsiasi potere di controllo sugli organi comunali e provinciali, inteso come potere di emanare provvedimenti a carico delle persone, essendo questi di competenza esclusiva dello Stato che naturalmente puo' adottarli anche in collaborazione con la Regione (art. 64 legge 10 febbraio 1953, n. 62)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 130

statuto regione Sardegna  art. 46

Altri parametri e norme interposte