Sentenza 24/1957 (ECLI:IT:COST:1957:24)
Massima numero 212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  21/01/1957;  Decisione del  21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  209  210  211  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223


Titolo
SENT. 24/57 D. REGIONE SARDEGNA - ENTI LOCALI - CONTROLLI REGIONALI SUGLI ATTI - ESTENSIONE - ESCLUSIONE DEI CONTROLLI SUGLI ORGANI - COMPETENZA DELLO STATO E COLLABORAZIONE DELLA REGIONE.

Testo
L'art. 46 dello Statuto sardo va interpretato nel modo piu' largo per quanto riguarda il controllo della Regione sugli atti delle provincie e dei comuni, cioe' fino a comprendervi anche i controlli sostitutivi. Peraltro non essendo stabilita espressamente la supremazia gerarchica della Regione sulle provincie e sui comuni, e' da escludere che alla Regione stessa spetti sugli organi comunali e provinciali qualsiasi potere di controllo, inteso come potere di emanare provvedimenti a carico delle persone. Questo potere spetta soltanto allo Stato, che puo' esercitarlo anche in collaborazione con la Regione (art. 64 legge 10 febbraio 1953, n. 62).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 130

statuto regione Sardegna  art. 46

Altri parametri e norme interposte