Sentenza 24/1957 (ECLI:IT:COST:1957:24)
Massima numero 213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  21/01/1957;  Decisione del  21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  209  210  211  212  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223


Titolo
SENT. 24/57 E. REGIONE SARDEGNA - ENTI LOCALI - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - LIMITI - PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953 N. 62, SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI - RIFERIMENTO NON A SINGOLE NORME MA AI PRINCIPI CHE LA INFORMANO.

Testo
Le norme della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che regolano in via generale ed organica la costituzione e il funzionamento degli organi regionali, non costituiscono altrettanti principi da valere come limiti della legge regionale sarda, prevista dall'art. 46 dello Statuto speciale, per il controllo sugli atti degli enti locali. Tuttavia dal sistema della predetta legge, come da ogni altra legge statale, possono desumersi "i principi delle leggi dello Stato", richiamati dal menzionato art. 46.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 46

Altri parametri e norme interposte