Sentenza 24/1957 (ECLI:IT:COST:1957:24)
Massima numero 216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
21/01/1957; Decisione del
21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 24/57 H. REGIONE SARDEGNA - ENTI LOCALI - CONTROLLI SUGLI ATTI - LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1956, ART. 1: ATTRIBUZIONE AGLI ORGANI REGIONALI DEL CONTROLLO SULLE PROVINCIE E SUI COMUNI - CONTROLLO SUGLI ATTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 24/57 H. REGIONE SARDEGNA - ENTI LOCALI - CONTROLLI SUGLI ATTI - LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1956, ART. 1: ATTRIBUZIONE AGLI ORGANI REGIONALI DEL CONTROLLO SULLE PROVINCIE E SUI COMUNI - CONTROLLO SUGLI ATTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche' l'art. 46 dello Statuto speciale della Sardegna limita "agli atti" i poteri di controllo della Regione sulle provincie e sui comuni, l'art. 1 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, nella statuizione che "il controllo sulle provincie e sui comuni e' affidato agli organi regionali", va interpretato nel senso che tale controllo si riferisce esclusivamente agli atti e non anche agli organi degli enti controllati. Pertanto la questione della legittimita' costituzionale della norma contenuta nel predetto articolo non e' fondata.
Poiche' l'art. 46 dello Statuto speciale della Sardegna limita "agli atti" i poteri di controllo della Regione sulle provincie e sui comuni, l'art. 1 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, nella statuizione che "il controllo sulle provincie e sui comuni e' affidato agli organi regionali", va interpretato nel senso che tale controllo si riferisce esclusivamente agli atti e non anche agli organi degli enti controllati. Pertanto la questione della legittimita' costituzionale della norma contenuta nel predetto articolo non e' fondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 46
Altri parametri e norme interposte