Sentenza 271/2019 (ECLI:IT:COST:2019:271)
Massima numero 41813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  05/11/2019;  Decisione del  05/11/2019
Deposito del 13/12/2019; Pubblicazione in G. U. 18/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40927  41783  41784  41785  41941


Titolo
Processo amministrativo - Controversie relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici - Onere di immediata impugnazione dell'altrui ammissione alla gara - Preclusione, in caso contrario, della facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale - Denunciata violazione dei principi, anche convenzionali, di ragionevolezza, eguaglianza, effettività della tutela giurisdizionale, alterazione della struttura soggettiva della giurisdizione amministrativa, imposizione di costi eccessivi alla parte ricorrente - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU - dell'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., nella parte in cui onera l'impresa partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di impugnare nel termine decadenziale di trenta giorni il provvedimento che determina le ammissioni delle concorrenti all'esito della valutazione di requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (primo periodo), a pena di preclusione della facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale (secondo periodo). L'onere imposto dal legislatore non può ritenersi irragionevole, né rende impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa, e neppure altera la struttura soggettiva della giurisdizione amministrativa, in quanto il concorrente vanta un interesse - strumentale o procedimentale, ma pur sempre proprio e personale - alla corretta formazione della platea dei soggetti partecipanti alla gara, poiché la maggiore o minore estensione di quella platea incide oggettivamente sulla chance di aggiudicazione. Il lamentato aggravio economico a carico della parte ricorrente - dovuto al cumulo dei contributi unificati - è, nell'argomentazione del rimettente, ancillare rispetto alla tesi principale, sicché, una volta ritenuta legittima l'emersione legislativa dell'interesse procedimentale alla corretta cristallizzazione della platea dei concorrenti, esso non mantiene un'autonoma forza logica.

La giurisprudenza della Corte EDU segue direttrici ermeneutiche analoghe a quelle della Corte costituzionale in relazione al diritto di difesa e alla sua effettività, lasciando all'autonomia degli Stati membri un certo margine di apprezzamento nella configurazione del diritto di accesso a un tribunale e, in particolare, nella previsione di eventuali limiti, a condizione che siano posti per uno scopo legittimo, rispettino il principio di proporzionalità e non abbiano l'effetto di rendere impossibile od oltremodo difficile l'esercizio del diritto convenzionale.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 120  co. 2

decreto legislativo  18/04/2016  n. 50  art. 204  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 13