Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica - Prevista facoltà, anziché la doverosità su un piano di parità rispetto alle altre regioni ordinarie - Irragionevolezza, violazione del principio di equilibrio di bilancio e dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 215015).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 81, primo comma, e 119, primo comma, Cost., l’art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, la facoltatività del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anziché la doverosità su un piano di parità rispetto alle altre regioni ordinarie. Tale facoltatività implica la possibilità di un regime più favorevole per queste regioni rispetto a quelle non destinatarie di forme particolari di autonomia, così indebolendo i vincoli di solidarietà e unità della Repubblica, e contrastando con il principio di equilibrio di bilancio e con l’obbligo per tutte le regioni di contribuire ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.