Sentenza 24/1957 (ECLI:IT:COST:1957:24)
Massima numero 217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  21/01/1957;  Decisione del  21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  209  210  211  212  213  214  215  216  218  219  220  221  222  223


Titolo
SENT. 24/57 I. REGIONE SARDEGNA - ENTI LOCALI - CONTROLLI - COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA REGIONE - LIMITI - PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1956, ,ARTT. 2, LETT. A, E 4, LETT. A: ATTRIBUZIONE DELLA PRESIDENZA DEL COMITATO E DELLE SEZIONI DI CONTROLLO ALL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI ED AI FUNZIONARI DA LUI DELEGATI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nello stabilire la designazione elettiva dei presidenti degli organi di controllo delle Regioni a statuto ordinario sugli enti locali, non pongono un principio della legislazione dello Stato, a cui debba attenersi anche la Regione sarda, nel disciplinare la stessa materia in attuazione dell'art. 46 dello Statuto speciale. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, lett. a, e 4, lett. a, della legge regionale sarda 5 luglio 1956, i quali dispongono che l'assessore agli enti locali e funzionari da lui delegati presiedano, rispettivamente, il comitato e le sezioni di controllo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 46

Altri parametri e norme interposte