Sentenza 24/1957 (ECLI:IT:COST:1957:24)
Massima numero 218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
21/01/1957; Decisione del
21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 24/57 L. REGIONE SARDEGNA - ENTI LOCALI - CONTROLLI - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - LIMITI: PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1956: RINVIO ALLE NORME SULLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER I MEMBRI DEL PARLAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 24/57 L. REGIONE SARDEGNA - ENTI LOCALI - CONTROLLI - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - LIMITI: PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1956: RINVIO ALLE NORME SULLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER I MEMBRI DEL PARLAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In tema di condizioni di ineleggibilita' ed incompatibilita' per i membri del comitato di controllo di cui alla legge regionale 5 luglio 1956, i principi delle leggi dello Stato, richiamati dall'art. 46 dello Statuto speciale, sono quelli che si desumono dalle leggi relative agli organi amministrativi, e particolarmente dell'amministrazione comunale e provinciale, non gia' i principi a cui si ispirano le leggi sulla ineleggibilita' e incompatibilita' parlamentari. La natura e la competenza di detto comitato sono analoghe a quelle di altri organi amministrativi, ma profondamente diverse da quelle dei supremi organi legislativi. Pertanto la norma dell'art. 6 della citata legge regionale, che quelle condizioni ha fissato con riferimento alle norme sulle ineleggibilita' ed incompatibilita' parlamentari, e' costituzionalmente illegittima.
In tema di condizioni di ineleggibilita' ed incompatibilita' per i membri del comitato di controllo di cui alla legge regionale 5 luglio 1956, i principi delle leggi dello Stato, richiamati dall'art. 46 dello Statuto speciale, sono quelli che si desumono dalle leggi relative agli organi amministrativi, e particolarmente dell'amministrazione comunale e provinciale, non gia' i principi a cui si ispirano le leggi sulla ineleggibilita' e incompatibilita' parlamentari. La natura e la competenza di detto comitato sono analoghe a quelle di altri organi amministrativi, ma profondamente diverse da quelle dei supremi organi legislativi. Pertanto la norma dell'art. 6 della citata legge regionale, che quelle condizioni ha fissato con riferimento alle norme sulle ineleggibilita' ed incompatibilita' parlamentari, e' costituzionalmente illegittima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 46
Altri parametri e norme interposte