Sentenza 24/1957 (ECLI:IT:COST:1957:24)
Massima numero 219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  21/01/1957;  Decisione del  21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  220  221  222  223


Titolo
SENT. 24/57 M. REGIONE SARDEGNA - ENTI LOCALI - CONTROLLI - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1956 ART. 8: ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI VIGILANZA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVINCIALI E COMUNALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La Regione sarda, alla quale spetta la "vigilanza" sui comuni e sulle provincie nel significato giuridico del termine, puo' organizzare un ufficio per accrescere l'efficienza dei propri controlli, salvi i poteri ispettivi degli organi statali. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, che ha istituito, alle dipendenze dell'Assessorato agli enti, un servizio di vigilanza "soprattutto col compito di assistenza e consulenza, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi amministrativi delle provincie e dei comuni".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 46

Altri parametri e norme interposte