Sentenza 24/1957 (ECLI:IT:COST:1957:24)
Massima numero 220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
21/01/1957; Decisione del
21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 24/57 N. REGIONE SARDEGNA - ENTI LOCALI - CONTROLLI - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - LIMITI: PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - ESIGENZA DELLA COLLEGIALITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO - ESCLUSIONE - LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1956, ARTT. 10 E 11: INTERVENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI CONTROLLO LIMITATAMENTE AGLI ATTI CHE I PRESIDENTI RITENGONO ILLEGITTIMI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 24/57 N. REGIONE SARDEGNA - ENTI LOCALI - CONTROLLI - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - LIMITI: PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - ESIGENZA DELLA COLLEGIALITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO - ESCLUSIONE - LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1956, ARTT. 10 E 11: INTERVENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI CONTROLLO LIMITATAMENTE AGLI ATTI CHE I PRESIDENTI RITENGONO ILLEGITTIMI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'esigenza della collegialita' dell'organo regionale di controllo sui comuni e sulle provincie, anche se affermata dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per le Regioni a statuto ordinario, non costituisce uno dei principi delle leggi dello Stato, che debbono essere rispettati nella emanazione della legge regionale prevista dall'art. 46 dello Statuto speciale per la Sardegna. Tale esigenza e' ignorata nello Statuto speciale e nella Costituzione, nonche' nella vigente legislazione comunale e provinciale, che attribuisce al riguardo una vasta competenza al prefetto. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, che, in tema di controlli sui comuni e sulle provincie, prevedono competenze esclusive del presidente dell'organo collegiale di controllo.
L'esigenza della collegialita' dell'organo regionale di controllo sui comuni e sulle provincie, anche se affermata dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per le Regioni a statuto ordinario, non costituisce uno dei principi delle leggi dello Stato, che debbono essere rispettati nella emanazione della legge regionale prevista dall'art. 46 dello Statuto speciale per la Sardegna. Tale esigenza e' ignorata nello Statuto speciale e nella Costituzione, nonche' nella vigente legislazione comunale e provinciale, che attribuisce al riguardo una vasta competenza al prefetto. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, che, in tema di controlli sui comuni e sulle provincie, prevedono competenze esclusive del presidente dell'organo collegiale di controllo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 46
Altri parametri e norme interposte