Sentenza 24/1957 (ECLI:IT:COST:1957:24)
Massima numero 221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  21/01/1957;  Decisione del  21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  222  223


Titolo
SENT. 24/57 O. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA LOCALE - ESCLUSIONE. REGIONE SARDEGNA - ENTI LOCALI - CONTROLLI - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGE 5 LUGLIO 1956 ART. 15: ATTRIBUZIONE GENERICA AI CONSIGLI DI CONTROLLO CONTABILE DELLE FUNZIONI NON GIURISDIZIONALI DEI CONSIGLI DI PREFETTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La Regione sarda, alla quale spetta una competenza legislativa limitata per materie, non puo', con propria legge, togliere al consiglio di prefettura tutte le funzioni non giurisdizionali, perche' questo consiglio, quale organo amministrativo, appartiene all'amministrazione governativa locale ed ha una competenza consultiva di carattere generale. Pertanto l'art. 15 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, stabilendo che "in ogni capoluogo di provincia un consiglio di controllo contabile esprime i pareri ed esercita tutte le altre funzioni di carattere non giurisdizionale che le norme vigenti attribuiscono al consiglio di prefettura", e' costituzionalmente illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 46

Altri parametri e norme interposte