Sentenza 24/1957 (ECLI:IT:COST:1957:24)
Massima numero 222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  21/01/1957;  Decisione del  21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  223


Titolo
SENT. 24/57 P. ATTO AMMINISTRATIVO - POTERI DI ANNULLAMENTO EX ART. 6 T.U. 3 MARZO 1934 N. 383 - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1956, ART. 17: ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DEL POTERE DI ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI PREVISTO DALL'ART. 6 T.U. 3 MARZO 1934, N. 383 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La facolta' del Governo della Repubblica di annullare gli atti illegittimi, in qualunque tempo, prevista nell'art. 6 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e' espressione di un potere generale di controllo che non e' limitato agli enti locali, e che presuppone, per il suo esercizio, una valutazione dell'interesse pubblico, quale puo' essere fatta soltanto dagli organi supremi del potere esecutivo. Pertanto l'art. 17 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, che tale facolta' ha attribuito, nell'ambito della Regione, alla Giunta regionale, e' costituzionalmente illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 46

Altri parametri e norme interposte