Sentenza 24/1957 (ECLI:IT:COST:1957:24)
Massima numero 222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
21/01/1957; Decisione del
21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 24/57 P. ATTO AMMINISTRATIVO - POTERI DI ANNULLAMENTO EX ART. 6 T.U. 3 MARZO 1934 N. 383 - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1956, ART. 17: ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DEL POTERE DI ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI PREVISTO DALL'ART. 6 T.U. 3 MARZO 1934, N. 383 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 24/57 P. ATTO AMMINISTRATIVO - POTERI DI ANNULLAMENTO EX ART. 6 T.U. 3 MARZO 1934 N. 383 - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1956, ART. 17: ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DEL POTERE DI ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI PREVISTO DALL'ART. 6 T.U. 3 MARZO 1934, N. 383 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La facolta' del Governo della Repubblica di annullare gli atti illegittimi, in qualunque tempo, prevista nell'art. 6 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e' espressione di un potere generale di controllo che non e' limitato agli enti locali, e che presuppone, per il suo esercizio, una valutazione dell'interesse pubblico, quale puo' essere fatta soltanto dagli organi supremi del potere esecutivo. Pertanto l'art. 17 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, che tale facolta' ha attribuito, nell'ambito della Regione, alla Giunta regionale, e' costituzionalmente illegittimo.
La facolta' del Governo della Repubblica di annullare gli atti illegittimi, in qualunque tempo, prevista nell'art. 6 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e' espressione di un potere generale di controllo che non e' limitato agli enti locali, e che presuppone, per il suo esercizio, una valutazione dell'interesse pubblico, quale puo' essere fatta soltanto dagli organi supremi del potere esecutivo. Pertanto l'art. 17 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, che tale facolta' ha attribuito, nell'ambito della Regione, alla Giunta regionale, e' costituzionalmente illegittimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 46
Altri parametri e norme interposte