Sentenza 24/1957 (ECLI:IT:COST:1957:24)
Massima numero 223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  21/01/1957;  Decisione del  21/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222


Titolo
SENT. 24/57 Q. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE DELLE MATERIE DEGLI ORDINAMENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE E DEL CONTROLLO SUGLI ORGANI - LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1956, ARTT. 19, 20, 21 E 22: REVOCA, SOSPENSIONE, RIMOZIONE, DECADENZA E SCIOGLIMENTO DI ORGANI COMUNALI E PROVINCIALI E NOMINA DEI COMMISSARI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Dalla competenza legislativa della Regione sarda sono escluse la materia degli ordinamenti dei comuni e delle provincie e quella dei controlli sugli organi. Pertanto, sono costituzionalmente illegittime le disposizioni degli artt. 19, 20, 21 e 22 della legge regionale sarda 5 luglio 1956, che riguardano la materia dei comuni e delle provincie, relativamente alla revoca del sindaco, della giunta e dei singoli assessori per deliberazione del consiglio comunale; nonche' la materia dei controlli sugli organi, nella parte relativa alla sospensione, rimozione e decadenza del sindaco, allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e alla nomina di commissari straordinari presso comuni e provincie.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 46

Altri parametri e norme interposte