Sentenza 271/2019 (ECLI:IT:COST:2019:271)
Massima numero 41941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  05/11/2019;  Decisione del  05/11/2019
Deposito del 13/12/2019; Pubblicazione in G. U. 18/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40927  41783  41784  41785  41813


Titolo
Giustizia amministrativa - Finalità - Tutela di interessi sostanziali - Previsto onere di impugnazione in capo alla parte finalizzato alla tutela di interessi strumentali (nella specie: la corretta formazione della platea dei soggetti partecipanti alle procedure di gara) - Possibilità, purché sussista un solido collegamento con l'interesse finale.

Testo
Se è vero che gli artt. 24, 103 e 113 Cost. hanno posto al centro della giurisdizione amministrativa l'interesse sostanziale al bene della vita, deve anche riconoscersi che attribuire rilevanza, in casi particolari, ad interessi strumentali può comportare un ampliamento della loro tutela attraverso una sua anticipazione, senza che ciò sia distonico rispetto ai citati precetti costituzionali, sempre che sussista un solido collegamento con l'interesse finale e non si tratti di un espediente per garantire la legalità in sé dell'azione amministrativa, anche al costo di alterare l'equilibrio del rapporto tra le parti proprio dei processi a carattere dispositivo. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., è stato ritenuto che la scelta del legislatore di fare emergere, all'interno del procedimento di gara, un distinto interesse strumentale a contestare l'ammissione di altri concorrenti - imponendo all'impresa partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici l'onere di impugnare, nel termine decadenziale di trenta giorni, il provvedimento che determina le ammissioni delle concorrenti all'esito della valutazione di requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, a pena di preclusione della facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure - non altera la struttura soggettiva della giurisdizione amministrativa e pertanto non è lesiva degli invocati parametri costituzionali).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 120  co. 2

decreto legislativo  18/04/2016  n. 50  art. 204  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte