Ordinanza 27/1957 (ECLI:IT:COST:1957:27)
Massima numero 227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  22/01/1957;  Decisione del  22/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 27/57. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RINVIO AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno rimessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale gli atti del procedimento, qualora la decisione sulla legittimita' costituzionale richieda una nuova valutazione sul punto della rilevanza, per essere stata emanata, prima della decisione della Corte costituzionale, una legge che disciplina l'intera materia oggetto del giudizio principale. (Specie in cui era stata rimessa alla Corte la questione di legittimita' costituzionale del D.L. 17 dicembre 1955 n. 1227 - convertito in legge 10 febbraio 1956, n. 36 - sulla proroga delle locazioni alberghiere e, nelle more, era stata pubblicata la legge 27 dicembre 1956, n. 1414, che disciplinava ex novo la materia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23