Sentenza 28/1957 (ECLI:IT:COST:1957:28)
Massima numero 228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  22/01/1957;  Decisione del  22/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:  229  230  231


Titolo
SENT. 28/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - IMPORTANZA DEL PROVVEDIMENTO - IMPRECISA INDICAZIONE IN ESSO DELLA NORMA VIOLATA - POSSIBILITA' DI IDENTIFICARE L'OGGETTO DEL GIUDIZIO - VALIDITA' DEL RAPPORTO PROCESSUALE.

Testo
Riguardo alle esigenze inerenti alla motivazione della ordinanza di rinvio, va considerato che la pubblicazione di essa sulla Gazzetta ufficiale determina una situazione di incertezza del diritto, che si riflette su tutta una serie di rapporti e di controversie. Tuttavia la menzione del precetto della Costituzione che si assume violato, seppure non precisa, non costituisce motivo di nullita' del rapporto processuale, quando sia sufficiente a identificare l'oggetto del giudizio. (Nella specie si era eccepito che dall'ordinanza di rinvio non risultava se la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. riflettesse il disposto del primo ovvero del secondo comma di esso).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23