Sentenza 28/1957 (ECLI:IT:COST:1957:28)
Massima numero 230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  22/01/1957;  Decisione del  22/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:  228  229  231


Titolo
SENT. 28/57 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONE IN VIA INCIDENTALE - CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI - POTERE DISCREZIONALE DEL PARLAMENTO - ESCLUSIONE DI SINDACATO.

Testo
A norma dell'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' vietato alla Corte costituzionale qualsiasi sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento. Pertanto la valutazione della rilevanza della diversita' di situazioni in cui si trovano i soggetti dei rapporti da disciplinare, purche' mantenuta entro i limiti stabiliti dallo art. 3 della Costituzione, deve essere riservata solo al potere discrezionale del legislatore e sfugge all'indagine della Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 28