Sentenza 28/1957 (ECLI:IT:COST:1957:28)
Massima numero 231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
22/01/1957; Decisione del
22/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Titolo
SENT. 28/57 D. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - REGIME VINCOLISTICO - ART. 10, SECONDO COMMA, LEGGE 23 MAGGIO 1950, N. 253 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 28/57 D. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - REGIME VINCOLISTICO - ART. 10, SECONDO COMMA, LEGGE 23 MAGGIO 1950, N. 253 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (che fa obbligo al locatore di fornire al conduttore altro alloggio quando intenda far cessare la proroga per demolizione e ricostruzione dell'immobile locato), non contrasta, anche se riferita alle sole locazioni di immobili destinati ad abitazione, con l'art. 3 della Costituzione, perche' il legislatore ha disciplinato questa categoria di rapporti con regole diverse da quelle applicabili ad altre, in modo esclusivamente obiettivo, senza alcun riferimento alle persone.
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (che fa obbligo al locatore di fornire al conduttore altro alloggio quando intenda far cessare la proroga per demolizione e ricostruzione dell'immobile locato), non contrasta, anche se riferita alle sole locazioni di immobili destinati ad abitazione, con l'art. 3 della Costituzione, perche' il legislatore ha disciplinato questa categoria di rapporti con regole diverse da quelle applicabili ad altre, in modo esclusivamente obiettivo, senza alcun riferimento alle persone.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte