Sentenza 29/1957 (ECLI:IT:COST:1957:29)
Massima numero 232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  22/01/1957;  Decisione del  22/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 29/57. SALUTE (TUTELA DELLA) - ART. 125 T.U. LEGGI SANITARIE: DIVIETO DI VENDERE AL PUBBLICO MEDICINALI A PREZZO DIVERSO DA QUELLO SEGNATO SULL'ETICHETTA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 125 del T.U. delle leggi sanitarie, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528, che sancisce il divieto di vendere al pubblico specialita' medicinali a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta, non e' fondata, perche' tale norma non si ricollega al principio dell'art. 41 della Costituzione (che regola i rapporti economici e in particolare l'iniziativa economica privata) ma a quello dell'art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte