Sentenza 30/1957 (ECLI:IT:COST:1957:30)
Massima numero 233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  23/01/1957;  Decisione del  23/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:  234  235  236  237


Titolo
SENT. 30/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - CONTESTAZIONE DEL POTERE DI EMETTERE L'ORDINANZA - (PER INCOMPETENZA O ALTRE RAGIONI ATTINENTI AL GIUDIZIO A QUO) - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Stante la separazione tra il giudizio principale e quello sulla pregiudiziale di incostituzionalita', che si svolgono su piani diversi per l'oggetto e per la finalita', non puo' la Corte sindacare la legittimita' dell'ordinanza di rimessione per difetto di potere ad emanarla (nella specie: per incompetenza a seguito di litispendenza o per revoca dell'ingiunzione in base alla quale erano stati iniziati gli atti esecutivi o per cessazione dell'efficacia del precetto per effetto di decorrenza dei termini in giudizio di opposizione all'esecuzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23