Sentenza 30/1957 (ECLI:IT:COST:1957:30)
Massima numero 236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  23/01/1957;  Decisione del  23/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:  233  234  235  237


Titolo
SENT. 30/57 D. RISERVA DI LEGGE - PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - LEGGE 8 LUGLIO 1950, N. 640, SULLA DISCIPLINA DELLE BOMBOLE PER METANO - ARTT. 10 E 12: CORRISPETTIVO DOVUTO DAGLI UTENTI DI BOMBOLE ALL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni degli artt. 10 e 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, relative alla prestazione obbligatoria di un corrispettivo giornaliero all'Ente nazionale idrocarburi da parte degli utenti di bombole per metano, non sono i contrasto con l'art. 23 della Costituzione. La prestazione, infatti, e' regolarmente imposta con legge, e la legge fissa altresi' limiti e controlli al potere discrezionale dell'ente impositore, per quanto concerne la determinazione della misura del corrispettivo, sufficienti a garantire coloro che vi sono obbligati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte