Sentenza 30/1957 (ECLI:IT:COST:1957:30)
Massima numero 237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  23/01/1957;  Decisione del  23/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:  233  234  235  236


Titolo
SENT. 30/57 E. IDROCARBURI - METANO - BOMBOLE - LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE BOMBOLE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma dell'art. 3 della legge 8 luglio 1950 n. 640, sulla disciplina delle bombole a metano, non contrasta con l'art. 42 della Costituzione, perche' non attua un trasferimento di proprieta' senza corrispettivo, bensi' pone in essere una presunzione di proprieta' (a favore dell'Ente metano) sulle bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, non appartenenti alle amministrazioni statali, provinciali o comunali; presunzione che viene meno a seguito della dichiarazione giurisdizionale di illegittimita' del provvedimento di requisizione. Ne' contrastano con il citato art. 42 le disposizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 della predetta legge, atteso che la fungibilita' delle bombole per metano inerente all'intercambio di esse non priva il proprietario della facolta' di disporne o di goderne, ma solo costituisce una limitazione alla proprieta' consistente nel pagamento del corrispettivo (di cui, peraltro, si ha diritto al rimborso di una quota). L'obbligo imposto al proprietario di bombole di avvalersi dei servizi dell'Ente metano (oggi Ente idrocarburi), ex art. 13 legge predetta, ,non esorbita, poi, dalle limitazioni al diritto di proprieta' che possono essere stabilite per legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte