Sentenza 31/1957 (ECLI:IT:COST:1957:31)
Massima numero 238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
23/01/1957; Decisione del
23/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:
239
Titolo
SENT. 31/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTO: CONTRASTO FRA NORMA ORDINARIA E NORMA COSTITUZIONALE - NECESSITA' DI INTERPRETAZIONE DELLA NORMA ORDINARIA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 31/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTO: CONTRASTO FRA NORMA ORDINARIA E NORMA COSTITUZIONALE - NECESSITA' DI INTERPRETAZIONE DELLA NORMA ORDINARIA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale presuppone un contrasto tra norma ordinaria e norma costituzionale: ove manchi tale presupposto, la questione e' inammissibile. Tuttavia l'inammissibilita' non puo' essere dichiarata, quando per accertare l'inesistenza del contrasto con la norma costituzionale si deve procedere all'interpretazione della norma ordinaria.
La questione di legittimita' costituzionale presuppone un contrasto tra norma ordinaria e norma costituzionale: ove manchi tale presupposto, la questione e' inammissibile. Tuttavia l'inammissibilita' non puo' essere dichiarata, quando per accertare l'inesistenza del contrasto con la norma costituzionale si deve procedere all'interpretazione della norma ordinaria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23