Sentenza 31/1957 (ECLI:IT:COST:1957:31)
Massima numero 238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  23/01/1957;  Decisione del  23/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:  239


Titolo
SENT. 31/57 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTO: CONTRASTO FRA NORMA ORDINARIA E NORMA COSTITUZIONALE - NECESSITA' DI INTERPRETAZIONE DELLA NORMA ORDINARIA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale presuppone un contrasto tra norma ordinaria e norma costituzionale: ove manchi tale presupposto, la questione e' inammissibile. Tuttavia l'inammissibilita' non puo' essere dichiarata, quando per accertare l'inesistenza del contrasto con la norma costituzionale si deve procedere all'interpretazione della norma ordinaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23