Sentenza 31/1957 (ECLI:IT:COST:1957:31)
Massima numero 239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  23/01/1957;  Decisione del  23/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:  238


Titolo
SENT. 31/57 B. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - LIBERTA' DI STAMPA - ESCLUSIONE DI "AUTORIZZAZIONI O CENSURE". MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - LIBERTA' DI STAMPA - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ARTT. 5 E 16: REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA DI GIORNALI E PERIODICI - NON HA NATURA DI AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma dell'art. 21, secondo comma, della costituzione, nello stabilire che la stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure, e' diretta a rimuovere ogni ostacolo alla liberta' di manifestazione del pensiero, e si riferisce a quei provvedimenti preventivi che fanno dipendere dal potere discrezionale dell'Autorita' amministrativa la pubblicazione degli scritti destinati al pubblico. La registrazione dei giornali e dei periodici presso la cancelleria del Tribunale, prescritta e disciplinata dagli artt. 5 e 16 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, non e' una autorizzazione amministrativa a carattere discrezionale, ma un provvedimento vincolato all'accertamento della rispondenza tra una situazione di fatto e le norme legislative, senza margine di discrezionalita' per l'organo competente ad emetterlo (Presidente del Tribunale). Tale formalita' e' diretta ad identificare preventivamente i responsabili di eventuali reati commessi a mezzo della stampa e a reprimere gli abusi della stampa clandestina. Percio' i citati artt. 5 e 16 non violano l'art. 21, secondo comma, della Costituzione ed e' infondata la questione della loro legittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 2

Altri parametri e norme interposte