Sentenza 31/1957 (ECLI:IT:COST:1957:31)
Massima numero 239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
23/01/1957; Decisione del
23/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:
238
Titolo
SENT. 31/57 B. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - LIBERTA' DI STAMPA - ESCLUSIONE DI "AUTORIZZAZIONI O CENSURE". MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - LIBERTA' DI STAMPA - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ARTT. 5 E 16: REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA DI GIORNALI E PERIODICI - NON HA NATURA DI AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 31/57 B. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - LIBERTA' DI STAMPA - ESCLUSIONE DI "AUTORIZZAZIONI O CENSURE". MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - LIBERTA' DI STAMPA - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ARTT. 5 E 16: REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA DI GIORNALI E PERIODICI - NON HA NATURA DI AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma dell'art. 21, secondo comma, della costituzione, nello stabilire che la stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure, e' diretta a rimuovere ogni ostacolo alla liberta' di manifestazione del pensiero, e si riferisce a quei provvedimenti preventivi che fanno dipendere dal potere discrezionale dell'Autorita' amministrativa la pubblicazione degli scritti destinati al pubblico. La registrazione dei giornali e dei periodici presso la cancelleria del Tribunale, prescritta e disciplinata dagli artt. 5 e 16 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, non e' una autorizzazione amministrativa a carattere discrezionale, ma un provvedimento vincolato all'accertamento della rispondenza tra una situazione di fatto e le norme legislative, senza margine di discrezionalita' per l'organo competente ad emetterlo (Presidente del Tribunale). Tale formalita' e' diretta ad identificare preventivamente i responsabili di eventuali reati commessi a mezzo della stampa e a reprimere gli abusi della stampa clandestina. Percio' i citati artt. 5 e 16 non violano l'art. 21, secondo comma, della Costituzione ed e' infondata la questione della loro legittimita' costituzionale.
La norma dell'art. 21, secondo comma, della costituzione, nello stabilire che la stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure, e' diretta a rimuovere ogni ostacolo alla liberta' di manifestazione del pensiero, e si riferisce a quei provvedimenti preventivi che fanno dipendere dal potere discrezionale dell'Autorita' amministrativa la pubblicazione degli scritti destinati al pubblico. La registrazione dei giornali e dei periodici presso la cancelleria del Tribunale, prescritta e disciplinata dagli artt. 5 e 16 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, non e' una autorizzazione amministrativa a carattere discrezionale, ma un provvedimento vincolato all'accertamento della rispondenza tra una situazione di fatto e le norme legislative, senza margine di discrezionalita' per l'organo competente ad emetterlo (Presidente del Tribunale). Tale formalita' e' diretta ad identificare preventivamente i responsabili di eventuali reati commessi a mezzo della stampa e a reprimere gli abusi della stampa clandestina. Percio' i citati artt. 5 e 16 non violano l'art. 21, secondo comma, della Costituzione ed e' infondata la questione della loro legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 2
Altri parametri e norme interposte