Sentenza 32/1957 (ECLI:IT:COST:1957:32)
Massima numero 240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  23/01/1957;  Decisione del  23/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 32/57. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICI STRAORDINARI E SPECIALI - ABOLIZIONE - COMMISSIONE DI VIGILANZA PREVISTA DALL'ART. 131 DEL T.U. SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA APPROVATO CON R.D. 28 APRILE 1938, N. 1165 - NATURA AMMINISTRATIVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 102 E 103 E ALLA VI DISP. TRANS. COST. - INFONDATEZZA.

Testo
La commissione di vigilanza prevista dall'art. 131 del T.U. approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (sulla edilizia popolare ed economica) ha carattere amministrativo. Va percio' dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 103 e alla VI disp. trans. della Costituzione, in base all'assunto che le funzioni di detta commissione avessero carattere giurisdizionale e che la legittimita' costituzionale della norma dell'indicato art. 131 fosse quindi venuta meno per effetto della mancata revisione nel quinquennio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte