Sentenza 33/1957 (ECLI:IT:COST:1957:33)
Massima numero 241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del
23/01/1957; Decisione del
23/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:
242
Titolo
SENT. 33/57 A. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - CONTROLLI - ART. 121 T.U. LEGGI P.S.: OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ART. 121 T.U. LEGGI DI P.S.: OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL MESTIERE AMBULANTE DI VENDITORE O DISTRIBUTORE DI SCRITTI O DISEGNI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 33/57 A. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - CONTROLLI - ART. 121 T.U. LEGGI P.S.: OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ART. 121 T.U. LEGGI DI P.S.: OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL MESTIERE AMBULANTE DI VENDITORE O DISTRIBUTORE DI SCRITTI O DISEGNI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione dell'art. 121 del T.U. di p.s. del 18 giugno 1931, n. 773, in virtu' della quale non possono essere esercitati mestieri girovaghi senza la preventiva iscrizione in un apposito registro presso l'autorita' locale di polizia, e' ispirata alla tutela dell'adolescenza e ad esigenze di pubblica sicurezza. Come tale essa si inquadra nel sistema dei controlli previsti dall'art. 41 della Costituzione. La suddetta norma non ha nessun rapporto diretto con lo art. 21 della Costituzione, che afferma la liberta' di manifestazione del pensiero, perche' prende in considerazione l'esercizio del mestiere girovago e non gia' il suo oggetto specifico, quale puo' essere la distribuzione di scritti o stampati, che di per se', quando non da' luogo a mestiere girovago, e' libera. Pertanto e' infondata la questione della sua legittimita' costituzionale.
La disposizione dell'art. 121 del T.U. di p.s. del 18 giugno 1931, n. 773, in virtu' della quale non possono essere esercitati mestieri girovaghi senza la preventiva iscrizione in un apposito registro presso l'autorita' locale di polizia, e' ispirata alla tutela dell'adolescenza e ad esigenze di pubblica sicurezza. Come tale essa si inquadra nel sistema dei controlli previsti dall'art. 41 della Costituzione. La suddetta norma non ha nessun rapporto diretto con lo art. 21 della Costituzione, che afferma la liberta' di manifestazione del pensiero, perche' prende in considerazione l'esercizio del mestiere girovago e non gia' il suo oggetto specifico, quale puo' essere la distribuzione di scritti o stampati, che di per se', quando non da' luogo a mestiere girovago, e' libera. Pertanto e' infondata la questione della sua legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte