Sentenza 34/1957 (ECLI:IT:COST:1957:34)
Massima numero 243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  23/01/1957;  Decisione del  23/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 34/57. ESPATRIO (LIBERTA' DI) - LIMITI - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE - ART. 158 T.U. LEGGI P.S.: ONERE DI MUNIRSI DI PASSAPORTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 16, secondo comma, della Costituzione, nell'affermare il principio della liberta' di espatrio e di rimpatrio, fa salvi gli obblighi di legge. Tra questi obblighi va compreso anche l'onere di munirsi di passaporto, in quanto non si puo' non riconoscere allo Stato il diritto di disciplinare l'espatrio del cittadino in relazione ai molteplici interessi di carattere generale che lo Stato stesso, in base alla Costituzione e nell'interesse anche dei singoli cittadini, ha il dovere di tutelare. Pertanto l'art. 158, secondo comma, T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede come contravvenzione l'espatrio e il tentativo di espatrio di chi non e' munito di passaporto, non viola l'art. 16, secondo comma, della Costituzione, e conseguentemente la questione della sua legittimita' costituzionale e' infondata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 16  co. 2

Altri parametri e norme interposte