Sentenza 35/1957 (ECLI:IT:COST:1957:35)
Massima numero 244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
24/01/1957; Decisione del
24/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:
245
Titolo
SENT. 35/57 A. REGIONE SICILIA - AGRICOLTURA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - LIMITI.
SENT. 35/57 A. REGIONE SICILIA - AGRICOLTURA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - LIMITI.
Testo
In riferimento alle finalita' pubbliche per cui l'ente Regione e' stato creato, il limite della competenza legislativa in materia di agricoltura (art. 14, lett. a, dello Statuto siciliano) non e' segnato dal fatto che una data materia sia tradizionalmente compresa nell'ambito del diritto privato, ma dalla rilevanza che i rapporti intersubiettivi da regolare presentano rispetto alle specifiche finalita' che l'ente dotato di autonomia deve perseguire, e s'intende in modi propri, diversi da quelli adottati da altri enti consimili e dallo Stato. Non e' percio' da escludere che i rapporti intersubiettivi tra singoli, che presentano in minore misura tale rilevanza, possano essere regolati dal potere legislativo regionale, sempre entro i limiti delle norme costituzionali, ove si dimostri che il perseguimento delle finalita' assegnate alla Regione lo rende giustificato (es.: ricomporre il turbato equilibrio di fattori economici indispensabili alla tipica economia agricola dell'isola). Cfr.: 7/56 A, B.
In riferimento alle finalita' pubbliche per cui l'ente Regione e' stato creato, il limite della competenza legislativa in materia di agricoltura (art. 14, lett. a, dello Statuto siciliano) non e' segnato dal fatto che una data materia sia tradizionalmente compresa nell'ambito del diritto privato, ma dalla rilevanza che i rapporti intersubiettivi da regolare presentano rispetto alle specifiche finalita' che l'ente dotato di autonomia deve perseguire, e s'intende in modi propri, diversi da quelli adottati da altri enti consimili e dallo Stato. Non e' percio' da escludere che i rapporti intersubiettivi tra singoli, che presentano in minore misura tale rilevanza, possano essere regolati dal potere legislativo regionale, sempre entro i limiti delle norme costituzionali, ove si dimostri che il perseguimento delle finalita' assegnate alla Regione lo rende giustificato (es.: ricomporre il turbato equilibrio di fattori economici indispensabili alla tipica economia agricola dell'isola). Cfr.: 7/56 A, B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte