Sentenza 35/1957 (ECLI:IT:COST:1957:35)
Massima numero 245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  24/01/1957;  Decisione del  24/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:  244


Titolo
SENT. 35/57 B. REGIONE SICILIA - AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - PREMIO DI COLTIVAZIONE - ARTT. 2 E 5 LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1950, N. 54, ED 1 LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1952, N. 47 - ADEGUAMENTO DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE ALLE ESIGENZE REGIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 5 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54, ed 1 della legge regionale siciliana 25 luglio 1952, n. 47 (che stabilisce la riduzione del 30% degli estagli relativi alla locazione di fondi rustici, a favore dei soli affittuari conduttori diretti, salvo i casi in cui il concedente possegga a qualsiasi titolo complessivamente una estensione di terra non superiore ai dodici, se trattasi di terreni prevalentemente seminativi, o agli otto ettari, se trattasi di terreni prevalentemente pascolativi), avendo adeguato, in materia di contratti agrari, l'attuazione dei principi posti a base della legislazione statale alle particolari esigenze ambientali dell'isola, non sono viziate di illegittimita' costituzionale. Cfr.: 7/56 A, B.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte