Ordinanza 273/2019 (ECLI:IT:COST:2019:273)
Massima numero 40929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
06/11/2019; Decisione del
06/11/2019
Deposito del 13/12/2019; Pubblicazione in G. U. 18/12/2019
Massime associate alla pronuncia:
41825
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Incidenza dell'eventuale decisione di accoglimento sul giudizio a quo - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Rilevanza della questione incidentale - Incidenza dell'eventuale decisione di accoglimento sul giudizio a quo - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Oggetto delle questioni è la facoltà di costituirsi in udienza, preclusa alla luce del vigente assetto normativo, il quale consente la declaratoria di inammissibilità in limine litis ai sensi del censurato art. 27.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Oggetto delle questioni è la facoltà di costituirsi in udienza, preclusa alla luce del vigente assetto normativo, il quale consente la declaratoria di inammissibilità in limine litis ai sensi del censurato art. 27.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 22
co. 1
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 22
co. 2
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 27
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte