Sentenza 36/1957 (ECLI:IT:COST:1957:36)
Massima numero 247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
24/01/1957; Decisione del
24/01/1957
Deposito del 26/01/1957; Pubblicazione in G. U. 30/01/1957
Massime associate alla pronuncia:
246
Titolo
SENT. 36/57 B. REGIONE SICILIA - AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - PROROGA - ARTT. 4, N. 2, LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1950 N. 55 E ART. 4 LEGGE 18 AGOSTO 1951, N. 45 - ADEGUAMENTO DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATUALE ALLE ESIGENZE REGIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 36/57 B. REGIONE SICILIA - AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - PROROGA - ARTT. 4, N. 2, LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1950 N. 55 E ART. 4 LEGGE 18 AGOSTO 1951, N. 45 - ADEGUAMENTO DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATUALE ALLE ESIGENZE REGIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le disposizioni degli artt. 4, n. 2, legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 55, e 4 legge regionale siciliana 18 agosto 1951, n. 45 (che in tema di proroga di contratti agrari stabiliscono eccezioni diverse da quelle previste nella legislazione statale in materia), avendo adeguato l'attuazione dei principi posti a base di questa legislazione alle particolari esigenze ambientali dell'isola, non sono viziate di illegittimita' costituzionale. Cfr.: 7/56 A, B.
Le disposizioni degli artt. 4, n. 2, legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 55, e 4 legge regionale siciliana 18 agosto 1951, n. 45 (che in tema di proroga di contratti agrari stabiliscono eccezioni diverse da quelle previste nella legislazione statale in materia), avendo adeguato l'attuazione dei principi posti a base di questa legislazione alle particolari esigenze ambientali dell'isola, non sono viziate di illegittimita' costituzionale. Cfr.: 7/56 A, B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte