Sentenza 38/1957 (ECLI:IT:COST:1957:38)
Massima numero 253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
27/02/1957; Decisione del
27/02/1957
Deposito del 09/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Titolo
SENT. 38/57 D. REGIONE SICILIA - ALTA CORTE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NORME SULLA COMPETENZA DELL'ALTA CORTE (ART. 25 DELLO STATUTO) E SULLA PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO (ARTT. 27 A 30 DELLO STATUTO) - ABROGAZIONE DELLE PRIME, NON DELLE SECONDE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI SICILIANE - LEGITTIMAZIONE - TERMINI.
SENT. 38/57 D. REGIONE SICILIA - ALTA CORTE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NORME SULLA COMPETENZA DELL'ALTA CORTE (ART. 25 DELLO STATUTO) E SULLA PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO (ARTT. 27 A 30 DELLO STATUTO) - ABROGAZIONE DELLE PRIME, NON DELLE SECONDE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI SICILIANE - LEGITTIMAZIONE - TERMINI.
Testo
Le norme che regolano i modi e i termini per la proposizione del giudizio di legittimita' costituzionale non sono necessariamente collegate con le norme relative all'organo competente per tale giudizio: possono conservare validita' ed efficacia, se la competenza viene attribuita ad un organo diverso da quello originariamente istituito. La Costituzione ha abrogato le norme dello Statuto siciliano sulla competenza dell'Alta Corte, ma non anche le norme dello stesso Statuto che regolano la proposizione dei giudizi di legittimita' costituzionale. L'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le questioni di legittimita' - il Commissario dello Stato - e i brevi termini stabiliti per l'impugnazione delle leggi regionali ben possono inserirsi nelle "particolari forme e condizioni di autonomia" accordate alla Regione siciliana a norma dell'art. 116 della Costituzione. Pertanto le leggi regionali siciliane devono essere impugnate dal Commissario dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale nei termini prescritti dall'art. 28 dello Statuto della Regione.
Le norme che regolano i modi e i termini per la proposizione del giudizio di legittimita' costituzionale non sono necessariamente collegate con le norme relative all'organo competente per tale giudizio: possono conservare validita' ed efficacia, se la competenza viene attribuita ad un organo diverso da quello originariamente istituito. La Costituzione ha abrogato le norme dello Statuto siciliano sulla competenza dell'Alta Corte, ma non anche le norme dello stesso Statuto che regolano la proposizione dei giudizi di legittimita' costituzionale. L'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le questioni di legittimita' - il Commissario dello Stato - e i brevi termini stabiliti per l'impugnazione delle leggi regionali ben possono inserirsi nelle "particolari forme e condizioni di autonomia" accordate alla Regione siciliana a norma dell'art. 116 della Costituzione. Pertanto le leggi regionali siciliane devono essere impugnate dal Commissario dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale nei termini prescritti dall'art. 28 dello Statuto della Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 134
statuto regione Sicilia
art. 25
statuto regione Sicilia
art. 27
statuto regione Sicilia
art. 28
statuto regione Sicilia
art. 29
statuto regione Sicilia
art. 30
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte