Sentenza 38/1957 (ECLI:IT:COST:1957:38)
Massima numero 255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
27/02/1957; Decisione del
27/02/1957
Deposito del 09/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Titolo
SENT. 38/57 F. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1956, N. 47 ("FONDO SOVVENZIONI E PRESTITI PER I DIPENDENTI REGIONALI") - RICORSI DELLO STATO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 38/57 F. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1956, N. 47 ("FONDO SOVVENZIONI E PRESTITI PER I DIPENDENTI REGIONALI") - RICORSI DELLO STATO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il ricorso dello Stato, notificato il 23 luglio 1956 al Presidente della Giunta regionale contro la legge siciliana intitolata "Fondo sovvenzioni e prestiti per i dipendenti regionali" e' inammissibile, sia perche' proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, invece che dal Commissario dello Stato, sia perche' notificato oltre il termine di cinque giorni dalla comunicazione al commissario dello Stato, dell'approvazione della legge. (L'approvazione era stata comunicata al Commissario il 9 luglio 1956). E' inammissibile, per gli stessi motivi, il successivo ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 29 settembre 1956 al Presidente della Giunta regionale, contro la medesima legge, che frattanto era stata anche promulgata e pubblicata. (Promulgata il 13 settembre 1956 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 15 successivo).
Il ricorso dello Stato, notificato il 23 luglio 1956 al Presidente della Giunta regionale contro la legge siciliana intitolata "Fondo sovvenzioni e prestiti per i dipendenti regionali" e' inammissibile, sia perche' proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, invece che dal Commissario dello Stato, sia perche' notificato oltre il termine di cinque giorni dalla comunicazione al commissario dello Stato, dell'approvazione della legge. (L'approvazione era stata comunicata al Commissario il 9 luglio 1956). E' inammissibile, per gli stessi motivi, il successivo ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 29 settembre 1956 al Presidente della Giunta regionale, contro la medesima legge, che frattanto era stata anche promulgata e pubblicata. (Promulgata il 13 settembre 1956 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 15 successivo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 27
statuto regione Sicilia
art. 28
Altri parametri e norme interposte