Sentenza 38/1957 (ECLI:IT:COST:1957:38)
Massima numero 256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  27/02/1957;  Decisione del  27/02/1957
Deposito del 09/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Massime associate alla pronuncia:  250  251  252  253  254  255  257  258  259  260  261


Titolo
SENT. 38/57 G. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 1956, N. 54 ("DISCIPLINA DELLA RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE SOSTANZE MINERARIE NELLA REGIONE") - RICORSO DELLO STATO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Il ricorso del Commissario dello Stato contro la legge regionale siciliana 1 ottobre 1956, n. 54, sulla "disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie nella Regione", e' inammissibile, perche' notificato al Presidente della Giunta regionale il 2 novembre 1956, quando la legge era stata gia' promulgata e pubblicata. Il motivo di inammissibilita' non vien meno per il fatto che contro la stessa legge era stato proposto un precedente ricorso, nei termini, davanti all'Alta Corte per la Regione siciliana. Resta peraltro impregiudicata la questione della eventuale riproponibilita' di questo primo ricorso davanti alla Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 28

Altri parametri e norme interposte