Ordinanza 273/2019 (ECLI:IT:COST:2019:273)
Massima numero 41825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  06/11/2019;  Decisione del  06/11/2019
Deposito del 13/12/2019; Pubblicazione in G. U. 18/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40929


Titolo
Contenzioso tributario - Procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale - Costituzione tardiva del ricorrente - Conseguente inammissibilità del ricorso in sede di esame preliminare - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto all'attore nel processo civile, nonché violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto prevedono la sanzione dell'inammissibilità del ricorso in caso di tardiva costituzione del ricorrente, ancorché la parte resistente si sia costituita, e la declaratoria di inammissibilità in sede di esame preliminare del ricorso stesso. La specificità della giurisdizione tributaria - correlata a un giudizio di tipo impugnatorio, instaurato entro stretti limiti di decadenza, di provvedimenti autoritativi, in cui la definitività della posizione sostanziale in essi racchiusa è garanzia di certezza e stabilità dei rapporti giuridici tributari - ne giustifica una disciplina differenziata rispetto a quella del processo ordinario civile. Inoltre, l'onere della costituzione in giudizio del ricorrente entro trenta giorni dall'ultima notifica, di per sé non eccessivamente gravoso, non è tale da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o da violare i principi del giusto processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 202 del 2018, n. 290 del 2016, n. 165 del 2015, n. 154 del 2005 e n. 239 del 2000).

Secondo la giurisprudenza costituzionale non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo, e, più specificatamente, un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2017, n. 165 del 2000, n. 18 del 2000 e n. 82 del 1996; ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 del 2000, n. 329 del 2000, n. 217 del 2000 e n. 8 del 1999).

Secondo la giurisprudenza costituzionale la giurisdizione tributaria, rispetto a quella civile ed amministrativa, conserva una sua specificità, correlata sia alla configurazione del processo tributario come processo impugnatorio, sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, rapporto che attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attività dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi. (Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2000 e n. 53 del 1998).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, fermo restando il limite della manifesta irragionevolezza. In particolare, tale discrezionalità incontra il limite nella esigenza che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. (Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2019, n. 225 del 2018, n. 77 del 2018, n. 45 del 2018, n. 199 del 2017, n. 121 del 2016, n. 44 del 2016, n. 117 del 2012 e n. 237 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 22  co. 1

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 22  co. 2

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 27  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte