Sentenza 38/1957 (ECLI:IT:COST:1957:38)
Massima numero 259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  27/02/1957;  Decisione del  27/02/1957
Deposito del 09/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Massime associate alla pronuncia:  250  251  252  253  254  255  256  257  258  260  261


Titolo
SENT. 38/57 L. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 5 OTTOBRE 1956 E RECANTE "MODIFICHE ALLA LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264, E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO E DI ASSISTENZA AI LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI" - ART. 3: PUBBLICAZIONE DELLE LISTE DI COLLOCAMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La pubblicazione delle liste di collocamento, diretta ad assicurare un maggior rigore nella compilazione delle stesse ed una piu' efficace tutela degli interessi dei lavoratori, non viola principi o interessi generali affermati dalla legislazione statale. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge regionale siciliana approvata il 5 ottobre 1956 e recante "modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati", sollevata in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale della Regione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte