Sentenza 38/1957 (ECLI:IT:COST:1957:38)
Massima numero 260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  27/02/1957;  Decisione del  27/02/1957
Deposito del 09/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Massime associate alla pronuncia:  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  261


Titolo
SENT. 38/57 M. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 5 OTTOBRE 1956 RECANTE "MODIFICHE ALLA LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264, E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO E DI ASSISTENZA AI LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI" - ART. 5: NOMINA DEI "COADIUTORI" COMUNALI PER IL COLLOCAMENTO - RIFERIMENTO A NORME STATALI ABROGATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La Regione siciliana non puo', nella sua limitata potesta' legislativa, attribuitale dall'art. 17 dello Statuto, emanare norme che si fondino su leggi statali abrogate. Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 della legge regionale siciliana approvata il 5 ottobre 1956, che reca "modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati" sono costituzionalmente illegittime, perche' disciplinano la nomina dei "coadiutori" comunali per il collocamento, gia' previsti dall'ultimo comma dello art. 26 della legge statale 29 aprile 1949, n. 264, e che ora sono stati sostituiti dai "corrispondenti", ai sensi della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte