Sentenza 38/1957 (ECLI:IT:COST:1957:38)
Massima numero 261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
27/02/1957; Decisione del
27/02/1957
Deposito del 09/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Titolo
SENT. 38/57 N. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 5 OTTOBRE 1956, RECANTE "MODIFICHE ALLA LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264, E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO E DI ASSISTENZA AI LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI" - ART. 6: ISTITUZIONE DI COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO IN OGNI COMUNE; COMPOSIZIONE DI TALI COMMISSIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 38/57 N. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 5 OTTOBRE 1956, RECANTE "MODIFICHE ALLA LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264, E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO E DI ASSISTENZA AI LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI" - ART. 6: ISTITUZIONE DI COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO IN OGNI COMUNE; COMPOSIZIONE DI TALI COMMISSIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 26 della legge statale 29 aprile 1949, n. 264, affida alla valutazione discrezionale del Ministro del lavoro l'istituzione nei Comuni di commissioni per il collocamento. La legge regionale siciliana approvata il 5 ottobre 1956, che reca "modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati", ha interpretato e soddisfatto particolari esigenze locali, ma si e' tenuta nei limiti dei principi e degli interessi cui si informa la legislazione statale, disponendo, nell'art. 6, che in tutti i Comuni della Regione, indistintamente, debba essere istituita una commissione per il collocamento. Lo stesso art. 6 della legge regionale, stabilendo che le commissioni di collocamento siano composte da quattro rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, non solo rispetta il principio che la prevalenza numerica sia assegnata ai rappresentanti dei lavoratori, ma si uniforma in pieno alla legge statale 29 aprile 1949, n. 264, che nel primo comma dello art. 26 (ritornato in vigore dopo l'abrogazione della legge 21 agosto 1949, n. 586, per effetto della legge 16 maggio 1956, n. 562) fissa pure in quattro il numero dei rappresentanti dei lavoratori. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 6 della legge regionale, sollevata in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale per la Sicilia.
L'art. 26 della legge statale 29 aprile 1949, n. 264, affida alla valutazione discrezionale del Ministro del lavoro l'istituzione nei Comuni di commissioni per il collocamento. La legge regionale siciliana approvata il 5 ottobre 1956, che reca "modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati", ha interpretato e soddisfatto particolari esigenze locali, ma si e' tenuta nei limiti dei principi e degli interessi cui si informa la legislazione statale, disponendo, nell'art. 6, che in tutti i Comuni della Regione, indistintamente, debba essere istituita una commissione per il collocamento. Lo stesso art. 6 della legge regionale, stabilendo che le commissioni di collocamento siano composte da quattro rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, non solo rispetta il principio che la prevalenza numerica sia assegnata ai rappresentanti dei lavoratori, ma si uniforma in pieno alla legge statale 29 aprile 1949, n. 264, che nel primo comma dello art. 26 (ritornato in vigore dopo l'abrogazione della legge 21 agosto 1949, n. 586, per effetto della legge 16 maggio 1956, n. 562) fissa pure in quattro il numero dei rappresentanti dei lavoratori. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 6 della legge regionale, sollevata in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale per la Sicilia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte