Sentenza 39/1957 (ECLI:IT:COST:1957:39)
Massima numero 262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del
28/02/1957; Decisione del
28/02/1957
Deposito del 09/03/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 39/57 A. REGIONI IN GENERE - DELEGAZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLO STATO ALLA REGIONE E DALLA REGIONE ALLE PROVINCIE E AD ALTRI ENTI LOCALI.
SENT. 39/57 A. REGIONI IN GENERE - DELEGAZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLO STATO ALLA REGIONE E DALLA REGIONE ALLE PROVINCIE E AD ALTRI ENTI LOCALI.
Testo
La delegazione di funzioni amministrative da un ente pubblico ad un altro ente pubblico, che non trova precedenti di rilievo nell'ordinamento anteriore, costituisce un istituto generale nel nuovo ordinamento regionale italiano. La delegazione da parte dello Stato alle Regioni e' prevista nell'art. 118, secondo comma, della Costituzione e negli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale. La delegazione da parte della Regione alle Provincie e ad altri enti pubblici locali e' prevista nello art. 118, ultimo comma, della Costituzione, e negli Statuti speciali per la Sardegna (art. 44) e per il Trentino-Alto Adige (art. 14). Non e' prevista nello Statuto speciale per la Valle d'Aosta perche' in questa Regione non vi sono provincie. Non e' prevista nello Statuto per la Sicilia, perche' l'art. 15 di detto Statuto, da un lato dichiara che le circoscrizioni provinciali sono soppresse nell'ambito della Regione e, dall'altro, affida alla legislazione esclusiva della Regione l'ordinamento degli enti locali nel quadro di principi generali determinati.
La delegazione di funzioni amministrative da un ente pubblico ad un altro ente pubblico, che non trova precedenti di rilievo nell'ordinamento anteriore, costituisce un istituto generale nel nuovo ordinamento regionale italiano. La delegazione da parte dello Stato alle Regioni e' prevista nell'art. 118, secondo comma, della Costituzione e negli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale. La delegazione da parte della Regione alle Provincie e ad altri enti pubblici locali e' prevista nello art. 118, ultimo comma, della Costituzione, e negli Statuti speciali per la Sardegna (art. 44) e per il Trentino-Alto Adige (art. 14). Non e' prevista nello Statuto speciale per la Valle d'Aosta perche' in questa Regione non vi sono provincie. Non e' prevista nello Statuto per la Sicilia, perche' l'art. 15 di detto Statuto, da un lato dichiara che le circoscrizioni provinciali sono soppresse nell'ambito della Regione e, dall'altro, affida alla legislazione esclusiva della Regione l'ordinamento degli enti locali nel quadro di principi generali determinati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
co. 2
Costituzione
art. 118
co. 3
statuto regione Sicilia
art. 15
statuto regione Sicilia
art. 20
statuto regione Sardegna
art. 44
statuto regione Sardegna
art. 47
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
co. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
co. 4
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
co. 2
Altri parametri e norme interposte