Sentenza 39/1957 (ECLI:IT:COST:1957:39)
Massima numero 263
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del
28/02/1957; Decisione del
28/02/1957
Deposito del 09/03/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 39/57 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLO STATO ALLA REGIONE - INAMMISSIBILITA' DI DELEGA DELLE STESSE FUNZIONI DALLA REGIONE ALLE PROVINCIE O AD ALTRI ENTI LOCALI.
SENT. 39/57 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLO STATO ALLA REGIONE - INAMMISSIBILITA' DI DELEGA DELLE STESSE FUNZIONI DALLA REGIONE ALLE PROVINCIE O AD ALTRI ENTI LOCALI.
Testo
Le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, dello Statuto speciale della Regione, non possono essere delegate dalla medesima alle Provincie o ad altri enti locali.
Le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, dello Statuto speciale della Regione, non possono essere delegate dalla medesima alle Provincie o ad altri enti locali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
Altri parametri e norme interposte