Sentenza 39/1957 (ECLI:IT:COST:1957:39)
Massima numero 265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del  28/02/1957;  Decisione del  28/02/1957
Deposito del 09/03/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  262  263  264  266  267


Titolo
SENT. 39/57 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCIE E AD ALTRI ENTI LOCALI - POTERI DI VIGILANZA DELLA REGIONE SULL'ATTIVITA' DELEGATA - NECESSITA' DI PRECISA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO DELLA DELEGAZIONE.

Testo
Dal principio che la delegazione prevista nell'art. 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige implica trasferimento dell'esercizio, non della titolarita', delle funzioni amministrative proprie della Regione, discende la duplice conseguenza che alla Regione spetta un potere di vigilanza, di controllo e di sostituzione sull'ente delegato, limitatamente agli atti che formano oggetto della delegazione, e che d'altra parte, perche' l'attivita' dell'ente delegato possa svolgersi secondo le direttive e sotto il controllo della Regione, la delegazione deve aver per oggetto funzioni specifiche e determinate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 14

Altri parametri e norme interposte