Sentenza 39/1957 (ECLI:IT:COST:1957:39)
Massima numero 266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del  28/02/1957;  Decisione del  28/02/1957
Deposito del 09/03/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  262  263  264  265  267


Titolo
SENT. 39/57 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 3 OTTOBRE 1956, CONTENENTE DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCIE DI TRENTO E DI BOLZANO (ARTT. 9, 10, 11) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge approvata per la seconda volta dal Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige nella seduta del 3 ottobre 1956, avente per oggetto "delega alle Provincie autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative nelle materie di agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, apicoltura, caccia e pesca e opere di bonifica", e' costituzionalmente illegittima, perche' vi si dispone e vi si regola la delegazione di funzioni amministrative dalla Regione alle Provincie con norme che non sono conformi allo spirito e alla finalita' della disposizione contenuta nell'art. 14 dello Statuto speciale della Regione. Scopo della delegazione e' quello di utilizzare gli uffici gia' esistenti dell'ente delegato, per non crearne altri. Non tutte le funzioni previste nel primo comma dell'articolo 13 dello Statuto sono state trasferite dallo Stato alla Regione con le necessarie norme di attuazione, e in ordine a quelle non ancora trasferite e' inammissibile ogni delegazione "in bianco" per il futuro. Cfr.: 9/57 Eb.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 14

Altri parametri e norme interposte