Sentenza 39/1957 (ECLI:IT:COST:1957:39)
Massima numero 266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del
28/02/1957; Decisione del
28/02/1957
Deposito del 09/03/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 39/57 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 3 OTTOBRE 1956, CONTENENTE DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCIE DI TRENTO E DI BOLZANO (ARTT. 9, 10, 11) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 39/57 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 3 OTTOBRE 1956, CONTENENTE DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCIE DI TRENTO E DI BOLZANO (ARTT. 9, 10, 11) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge approvata per la seconda volta dal Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige nella seduta del 3 ottobre 1956, avente per oggetto "delega alle Provincie autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative nelle materie di agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, apicoltura, caccia e pesca e opere di bonifica", e' costituzionalmente illegittima, perche' vi si dispone e vi si regola la delegazione di funzioni amministrative dalla Regione alle Provincie con norme che non sono conformi allo spirito e alla finalita' della disposizione contenuta nell'art. 14 dello Statuto speciale della Regione. Scopo della delegazione e' quello di utilizzare gli uffici gia' esistenti dell'ente delegato, per non crearne altri. Non tutte le funzioni previste nel primo comma dell'articolo 13 dello Statuto sono state trasferite dallo Stato alla Regione con le necessarie norme di attuazione, e in ordine a quelle non ancora trasferite e' inammissibile ogni delegazione "in bianco" per il futuro. Cfr.: 9/57 Eb.
La legge approvata per la seconda volta dal Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige nella seduta del 3 ottobre 1956, avente per oggetto "delega alle Provincie autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative nelle materie di agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, apicoltura, caccia e pesca e opere di bonifica", e' costituzionalmente illegittima, perche' vi si dispone e vi si regola la delegazione di funzioni amministrative dalla Regione alle Provincie con norme che non sono conformi allo spirito e alla finalita' della disposizione contenuta nell'art. 14 dello Statuto speciale della Regione. Scopo della delegazione e' quello di utilizzare gli uffici gia' esistenti dell'ente delegato, per non crearne altri. Non tutte le funzioni previste nel primo comma dell'articolo 13 dello Statuto sono state trasferite dallo Stato alla Regione con le necessarie norme di attuazione, e in ordine a quelle non ancora trasferite e' inammissibile ogni delegazione "in bianco" per il futuro. Cfr.: 9/57 Eb.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
Altri parametri e norme interposte