Ordinanza 274/2019 (ECLI:IT:COST:2019:274)
Massima numero 40941
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CAROSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  04/12/2019;  Decisione del  04/12/2019
Deposito del 18/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Decreto-legge - Procedimento di conversione - Presentazione e approvazione di un emendamento aggiuntivo asseritamente eterogeneo rispetto al testo originario del decreto-legge - Conflitto di attribuzione tra poteri proposto da due senatori nei confronti del Senato della Repubblica, e (per quanto occorra) della Camera dei deputati e del Governo della Repubblica - Denunciata lesione delle prerogative spettanti ai singoli parlamentari - Carente motivazione in ordine al difetto di omogeneità dell'emendamento e alla conseguente palese violazione delle prerogative costituzionali dei singoli parlamentari - Inammissibilità del ricorso.

Testo

È dichiarato inammissibile - per carenza dei requisiti previsti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953 - il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai senatori Stefano Collina e Daniele Manca, per violazione degli artt. 67, 68, 70, 71, 72 e 77 Cost., contro il Senato della Repubblica, nonché, per quanto occorra, la Camera dei Deputati e il Governo della Repubblica, in relazione all'asserito abuso del procedimento legislativo che si sarebbe consumato mediante l'inserimento, in sede di conversione del d.l. n. 135 del 2018, dell'emendamento 11.0.43 (testo 4), A.S. n. 989, poi divenuto art. 11-ter del citato d.l., conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019. Se - in astratto - la palese estraneità delle disposizioni introdotte in fase di conversione può costituire un vizio procedimentale di gravità tale da determinare una menomazione delle prerogative costituzionali dei singoli parlamentari, tuttavia, nel caso di specie, il ricorso non offre elementi tali da portare all'evidenza né l'asserito difetto di omogeneità dell'emendamento oggetto del conflitto, né la conseguente palese violazione delle prerogative dei senatori ricorrenti, in quanto l'eterogeneità dell'emendamento è asserita sulla base di un mero raffronto tra la materia regolata dall'emendamento stesso e il titolo del decreto-legge. (Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019).

La legittimazione attiva del singolo parlamentare nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato deve essere rigorosamente circoscritta, quanto al profilo oggettivo, alle menomazioni censurabili in sede di conflitto, e in particolare ai vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari, per cui è necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione, per cui, ai fini dell'ammissibilità del conflitto, emerga dalla stessa prospettazione di parte contenuta nel ricorso una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al singolo parlamentare. (Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, in sede di conversione non è consentito introdurre emendamenti privi di qualsiasi collegamento contenutistico o funzionale rispetto al testo originario del decreto-legge, i quali avrebbero l'effetto di spezzare il nesso di interrelazione tra il decreto-legge e la legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, Cost.; e ciò allo scopo di evitare che l'iter procedimentale peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario, previsto per l'approvazione della legge di conversione, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano la decretazione d'urgenza e vada a detrimento delle ordinarie dinamiche del confronto parlamentare. (Precedenti citati: sentenze n. 226 del 2019, n. 181 del 2019, n. 154 del 2015, n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

 29/01/2019  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 67

Costituzione  art. 68  co. 1

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 71  co. 1

Costituzione  art. 72

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37