Sentenza 39/1957 (ECLI:IT:COST:1957:39)
Massima numero 267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del
28/02/1957; Decisione del
28/02/1957
Deposito del 09/03/1957; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 39/57 F. RISERVA DI LEGGE PENALE - AMMENDE - DEVOLUZIONE DEI PROVENTI AD ENTI DIVERSI DALLO STATO - INCOMPETENZA DELLA REGIONE.
SENT. 39/57 F. RISERVA DI LEGGE PENALE - AMMENDE - DEVOLUZIONE DEI PROVENTI AD ENTI DIVERSI DALLO STATO - INCOMPETENZA DELLA REGIONE.
Testo
L'ammenda e' una pena consistente "nel pagamento allo Stato" di somme determinate (art. 26 Cod. pen.). La Regione, come non puo' emanare norme relative all'esercizio del magistero punitivo, cosi' non puo' in nessun modo dare una qualsiasi destinazione ai proventi delle ammende, devolvendole a se stessa o ad altri enti pubblici. Cfr.: 6 D del 1956; 21/57 A, 23/57 I.
L'ammenda e' una pena consistente "nel pagamento allo Stato" di somme determinate (art. 26 Cod. pen.). La Regione, come non puo' emanare norme relative all'esercizio del magistero punitivo, cosi' non puo' in nessun modo dare una qualsiasi destinazione ai proventi delle ammende, devolvendole a se stessa o ad altri enti pubblici. Cfr.: 6 D del 1956; 21/57 A, 23/57 I.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte