Sentenza 40/1957 (ECLI:IT:COST:1957:40)
Massima numero 269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
28/02/1957; Decisione del
28/02/1957
Deposito del 09/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Massime associate alla pronuncia:
268
Titolo
SENT. 40/57 B. (PROVINCIA DI) BOLZANO - MASI CHIUSI - SUCCESSIONE LEGITTIMA - PREFERENZA DEL PRIMOGENITO MASCHIO - LIQUIDAZIONE DEI COEREDI IN BASE AL VALORE DI REDDITO - ARTT. 16, 18 E 25 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO N. 1 DEL 1954 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/57 B. (PROVINCIA DI) BOLZANO - MASI CHIUSI - SUCCESSIONE LEGITTIMA - PREFERENZA DEL PRIMOGENITO MASCHIO - LIQUIDAZIONE DEI COEREDI IN BASE AL VALORE DI REDDITO - ARTT. 16, 18 E 25 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO N. 1 DEL 1954 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 16 e 18 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificata dalla legge provinciale 2 settembre 1954, n. 2, che danno la preferenza per l'assunzione del maso chiuso al primogenito maschio nella successione legittima, e l'art. 25, primo comma, della stesa legge, che consente all'assuntore di liquidare i coeredi in base al valore di reddito del maso, non contrastano con i principi generali dell'ordinamento giuridico, stabiliti nel codice civile in materia di successione legittima e divisione ereditaria e richiamati dall'art. 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ne' con il principio dell'eguaglianza, sancito nell'art. 3 della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.
Gli artt. 16 e 18 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificata dalla legge provinciale 2 settembre 1954, n. 2, che danno la preferenza per l'assunzione del maso chiuso al primogenito maschio nella successione legittima, e l'art. 25, primo comma, della stesa legge, che consente all'assuntore di liquidare i coeredi in base al valore di reddito del maso, non contrastano con i principi generali dell'ordinamento giuridico, stabiliti nel codice civile in materia di successione legittima e divisione ereditaria e richiamati dall'art. 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ne' con il principio dell'eguaglianza, sancito nell'art. 3 della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte