Sentenza 41/1957 (ECLI:IT:COST:1957:41)
Massima numero 270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
01/03/1957; Decisione del
01/03/1957
Deposito del 11/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Titolo
SENT. 41/57 A. GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - PRINCIPIO DELLA UNITA' DELLA GIURISDIZIONE - SIGNIFICATO - DIVIETO DI ISTITUZIONE DI GIUDICI STRAORDINARI O SPECIALI.
SENT. 41/57 A. GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - PRINCIPIO DELLA UNITA' DELLA GIURISDIZIONE - SIGNIFICATO - DIVIETO DI ISTITUZIONE DI GIUDICI STRAORDINARI O SPECIALI.
Testo
Il principio della unita' della giurisdizione, di cui all'art. 102, comma primo, Cost., sta ad indicare, secondo la lettera e lo spirito della disposizione, che la funzione giurisdizionale dev'essere esercitata, salve le eccezioni introdotte nella stessa Costituzione, dai magistrati ordinari. Alla luce di questo principio dev'essere inteso anche l'altro, di cui al comma secondo dell'art. 102, per il quale non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali, ma solo, per determinate materie, sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari.
Il principio della unita' della giurisdizione, di cui all'art. 102, comma primo, Cost., sta ad indicare, secondo la lettera e lo spirito della disposizione, che la funzione giurisdizionale dev'essere esercitata, salve le eccezioni introdotte nella stessa Costituzione, dai magistrati ordinari. Alla luce di questo principio dev'essere inteso anche l'altro, di cui al comma secondo dell'art. 102, per il quale non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali, ma solo, per determinate materie, sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte