Sentenza 41/1957 (ECLI:IT:COST:1957:41)
Massima numero 270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  01/03/1957;  Decisione del  01/03/1957
Deposito del 11/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Massime associate alla pronuncia:  271  272  273


Titolo
SENT. 41/57 A. GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - PRINCIPIO DELLA UNITA' DELLA GIURISDIZIONE - SIGNIFICATO - DIVIETO DI ISTITUZIONE DI GIUDICI STRAORDINARI O SPECIALI.

Testo
Il principio della unita' della giurisdizione, di cui all'art. 102, comma primo, Cost., sta ad indicare, secondo la lettera e lo spirito della disposizione, che la funzione giurisdizionale dev'essere esercitata, salve le eccezioni introdotte nella stessa Costituzione, dai magistrati ordinari. Alla luce di questo principio dev'essere inteso anche l'altro, di cui al comma secondo dell'art. 102, per il quale non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali, ma solo, per determinate materie, sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 102  co. 2

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte