Sentenza 41/1957 (ECLI:IT:COST:1957:41)
Massima numero 271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  01/03/1957;  Decisione del  01/03/1957
Deposito del 11/03/1957; Pubblicazione in G. U. 16/03/1957
Massime associate alla pronuncia:  270  272  273


Titolo
SENT. 41/57 B. GIURISDIZIONI SPECIALI - REVISIONE - TERMINE PREVISTO DALLA IV DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE - CARATTERE ORDINATORIO.

Testo
Dagli artt. 103 e 111 della Costituzione, nonche' dalla VI disposizione transitoria, si evince la sopravvivenza delle giurisdizioni speciali all'entrata in vigore del nuovo testo costituzionale, nonche' la precisa volonta' dei costituenti di demandare al legislatore ordinario di procedere alla loro revisione gradualmente, in tempi diversi. Il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, fissato dalla citata disposizione transitoria per questa opera di revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti, ha pero' solo carattere ordinatorio essendosi affidata alla valutazione discrezionale del Parlamento, destinatario dell'obbligo, la scelta del momento per procedervi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte